La responsabilità solidale in un contratto di subappalto in termini di processi e azioni, è regolata dalla fonte tradizionale dettata dall'art. 1676 del Codice Civile e dal più recente D.Lgs. 276/2003 con specifico riferimento all'art. 29 comma 2 dello stesso.
Entrambe le fonti in questione prevedono l'azione diretta dei dipendenti nei confronti dell'appaltatore e del committente, ma nell’attuale formulazione proposta dall’art 29 comma 2, a fronte della dichiarata responsabilità di natura solidale del committente e dell’appaltatore (anche detto sub-committente), la relativa azione viene formulata attraverso un regime processuale speciale e derogatorio che si compone di iter e termini specifici:
Per rendere il linguaggio normativo più chiaro, procediamo subito con un esempio concreto analizzando come una situazione di questo genere potrebbe verificarsi e articolarsi.
Situazione iniziale e soggetti coinvolti:
Le parti in causa in questa fattispecie saranno 4, nello specifico:
Poniamo ora il caso che a Beta venga commissionato un appalto dal Cliente Gamma per lo svolgimento di una determinata attività. Beta, non avendo a sua disposizione tutti i dipendenti specializzati utili allo svolgimento del lavoro commissionato da Gamma, decide di subappaltare ad una società terza, nel nostro caso Alfa, parte del lavoro da svolgere. Alfa impegnerà quindi alcuni dei suoi dipendenti per la buona riuscita del lavoro nel suo complesso.
Sarà Beta a ricevere direttamente il corrispettivo dal Committente Gamma e si accorderà contrattualmente con Alfa (subappaltatore), in merito alla sua parte.
Chiaramente, in prima battuta, spetterà ad Alfa il pagamento dei suoi dipendenti tra cui Tizio, relativamente al lavoro svolto sul cantiere del committente Gamma.
Se però al termine del lavoro nell'appalto il lavoratore Tizio per qualsiasi motivo non viene debitamente pagato da Alfa, Tizio avrà ovviamente diritto di rivalersi su Alfa, ma potrà farlo direttamente anche sull'appaltatore Beta e sul committente Gamma, al fine di vedersi riconosciuto quanto gli spetta.
L'appaltatore principale, nel nostro caso Beta, e il committente, nel nostro caso Gamma, sono infatti obbligati in solido con il datore di lavoro. E' questo il caso in cui si verifica appunto la fattispecie della responsabilità solidale cumulativa regolata dagli articoli sopra riportati 📌
Se si riveste il ruolo di appaltatore principale, nonché il ruolo di Beta nel nostro esempio, e si verrà chiamati in causa dal lavoratore non pagato insieme al proprio committente in virtù della responsabilità solidale cumulativa, va da sé che al fine di non perdere il lavoro commissionato o lavori futuri, l'appaltatore si vedrà costretto a procedere in prima persona per risolvere la controversia, senza coinvolgere in alcun modo il proprio committente.
Ma perché Tizio dovrebbe rivalersi su Beta e non direttamente sul proprio datore di lavoro Alfa?
Questa situazione purtroppo si verifica non di rado. Accade infatti più spesso di quanto si immagina che il subappaltatore, una volta ricevuto quanto concordato in sede contrattuale con l'appaltatore principale, chiuda tutto e sparisca. A fronte di tali condizioni, è chiaro che al lavoratore non resterà che rivalersi sull'appaltatore e sul committente, in quanto responsabili in solido con il proprio datore di lavoro, per vedersi riconosciuto quanto gli spetta.
Vediamo più nello specifico le condizioni che devono sussistere per permettere al lavoratore di procedere con una causa per responsabilità in solido:
Dal lato dell'appaltatore..
Di solito, in un rapporto a cascata come quello descritto, ciascun soggetto coinvolto cerca di fare del margine sul corrispettivo che il cliente offre. Tornando all'esempio per chiarire: Beta vorrà fare del margine su quanto offerto da Gamma e Alfa su quanto offerto da Beta.
Dal punto di vista dell'appaltatore quindi, l'atteggiamento sarà tendenzialmente quello di cercare subappaltatori più convenienti, così da intaccare il meno possibile l'ammontare del margine ottenibile dal committente.
Per la stessa logica di marginalità, l'atteggiamento di Alfa, potrebbe essere quello di non pagare i propri dipendenti, ricevere quanto concordato con l'appaltatore Beta e a lavoro concluso chiudere baracca e burattini e sparire.
In una situazione di questo genere, l'appaltatore si troverà a dover pagare dapprima il subappaltatore a cui ha commissionato il lavoro e successivamente, a lavoro terminato, anche dipendenti del subappaltatore stesso.
Per tutelarsi dall'eventualità di essere protagonisti di spiacevoli situazioni come quella fin qui descritta, chi riveste il ruolo dell'appaltatore in rapporti di questo genere, dovrà certamente dedicare molta attenzione a come strutturare e al contenuto dei contratti che propone ai subappaltatori. Ad ogni modo, dato che a prescindere dalla struttura dei contratti e dai pagamenti ricevuti ed effettuati, se l'azienda Alfa di turno decide di chiudere e sparire a corrispettivo ottenuto, Tizio potrebbe rivalersi sul soggetto appaltatore, il consiglio preponderante è quello di ragionare a monte valutando e analizzando scrupolosamente le aziende da scegliere come subappaltatrici.
Per poter valutare il grado di affidabilità di un'azienda e se sia o meno a posto in termini di pagamenti con i propri lavoratori, è possibile procedere richiedendo ad esempio la situazione sul rapporto di lavoro tra subappaltatore e i suoi dipendenti e procedere così con la verifica che sia tutto in ordine e tutelarsi da potenziali problemi futuri.
L'aiuto di un legale per strutturare contratti di subappalto in modo puntuale e per valutare il grado di affidabilità di un'azienda, può essere prezioso al fine di evitare spiacevoli situazioni.
Lo Studio Legale Notaro e Associati può affiancare la tua realtà in questo senso e darti i migliori consigli al fine di compiere le tue scelte con la massima serenità.
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