4/9/2020

Contratti di vendita: come tutelarsi con i terzisti grazie alle giuste clausole

Purtroppo capita a volte di produrre un ordine per un cliente, procedere con la consegna e non ricevere il pagamento per tale fornitura.

Durante il periodo più caldo del Covid-19 si sono verificate situazioni tali per cui le aziende che avevano stipulato dei contratti per la vendita di merce pre lockdown, si sono trovate, dopo aver prodotto e sostenuto tutti i costi del caso, a vedersi rifiutata la consegna in quanto la merce sarebbe risultata sicuramente invenduta a causa della situazione di chiusura forzata. Questo si è verificato ad esempio in molte catene di negozi al dettaglio che non potendo rivendere la merce al consumatore finale in quanto chiusi, si sono rifiutati di ritirare e di conseguenza pagare la merce ai fornitori.

Una situazione di questo genere, ha però portato le aziende fornitrici a sostenere i costi di produzione (materie prime, lavoratori etc.) per poi ritrovarsi con la fornitura stoccata in magazzino e il proprio cliente che non ha voluto saperne di ricevere la merce.

Questo genere di controversia ha avuto la sua massima espressione durante il periodo del Covid, ma purtroppo,  è una situazione che tende a verificarsi anche in condizioni di normalità.

Quali sono allora gli appigli legali a cui un fornitore può affidarsi per tutelarsi nel caso in cui si verifichi una situazione come quella sopra descritta?

Strutturare un contratto di vendita in modo opportuno è la prima azione che un'azienda può fare a tutela di sé stessa. Non solo durante il periodo Covid, ma anche in tutti gli altri casi, è quindi  opportuno strutturare bene il contratto tra le parti, in particolare inserendo la clausola penale, prevista dall'art. 1382 del Codice Civile.
Grazie all'inserimento di tale clausola all'interno del contratto di vendita infatti, se una delle parti (in questo caso, il cliente) è inadempiente perché non paga la fornitura o non è disponibile a riceverla, l'ordine si considera annullato e la parte inadempiente dovrà pagare una penale alla controparte pari ad una percentuale stabilita sul prezzo pattuito inizialmente.

Nel caso che ci riguarda, il fornitore riceverà quindi un "risarcimento" di tale percentuale coprendo parte dei costi di produzione sostenuti e avrà anche la possibilità di trattenere la merce prodotta ed eventualmente rivenderla successivamente.Inoltre, un altro vantaggio generato dall'inserimento in contratto della clausola penale è che chi decide di farla valere non ha l'onere della prova: non dovrà quindi dimostrare di aver effettivamente subito un danno e calcolarne il valore in quanto farà fede la percentuale pattuita in sede di contrattazione.

📌 Una piccola curiosità durante il periodo Covid: molti legali che hanno assistito i gestori di negozi al dettaglio, quindi coloro i quali hanno rifiutato di ricevere la merce ordinata, hanno fin da subito fatto leva sulla situazione Covid come condizione oggettiva per la scelta di non voler ricevere e quindi pagare la fornitura a fronte di eventuali azioni di recupero credito. Va da sé che la realtà dei fatti ha dimostrato come la clausola penale abbia avuto per i giudici maggiore importanza rispetto alla condizione Covid, soprattutto nei casi in cui i contratti stipulati erano antecedenti alla situazione di lockdown verificatasi in seguito.

Va specificato inoltre che la clausola penale non è una clausola obbligatoria, ma inserendola si ha la possibilità di evitare o quanto meno limitare i danni generati da situazioni come quelle sopra descritte.

Contratti di vendita: tutelarsi con i terzisti

ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola penale può rientrare tra quelle che il Codice Civile indica come "clausole vessatorie". Questo avviene unicamente quando la stessa determina un grave squilibrio tra i contraenti, ad esempio se gli importi stabiliti a titolo di penale risultano ingenti e troppo sproporzionati al danno effettivamente patito a causa dell'inadempienza della controparte. Sarà il giudice di volta in volta a pronunciarsi circa la vessatorietà della clausola penale analizzando la situazione in essere. Onde evitare pronunce sfavorevoli, il consiglio è sempre quello della sottoscrizione: non solo in calce al contratto, ma deve essere riportata e sottoscritta una seconda volta (così che la controparte prenda piena coscienza e sia consapevole delle ipotesi in caso di inadempimento).

E se invece non è stata inserita la clausola penale in fase contrattuale, come si può procedere?In questo caso le strade che si possono seguire sono due:

  1. insistere con la richiesta di adempimento dell'impegno: in altre parole richiedere al cliente il pagamento delle fatture e consegnargli la merce. Difficilmente però tale situazione si risolverà senza l'avvio di una causa.
  2. applicare l'istituto della risoluzione del contratto: tale istituto si traduce in una non consegna della fornitura con annessa richiesta di risarcimento del danno: in questo caso sul fornitore graverebbe l'onere della prova di aver subito un danno e la necessità di dimostrare l'ammontare dello stesso. Tale scenario si verifica anche nel caso in cui la clausola penale viene considerata nulla a causa della mancata doppia sottoscrizione.

In entrambi i casi, trattandosi in sostanza di una vera e propria causa ordinaria, i tempi si allungherebbero notevolmente.

L'errore più comune è quindi quello di non dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione in fase contrattuale, ma pensare che eventuali problemi , se si verificheranno, si risolveranno solo in una fase successiva. Tutelarsi fin dal principio è invece il miglior modo per evitare l'insorgere di problemi e, nel caso in cui si verificassero, di risolverli minimizzando i danni sia in termini economici che di tempo.

Utilizzare contratti ben scritti, inserendo ad esempio la clausola penale per tutelarsi, può essere un ottimo espediente per la risoluzione di situazioni spiacevoli.

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