In questo articolo, il terzo approfondimento sulle novità introdotte dal D.L.24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. L’argomento di oggi riguarda il concordato liquidatorio semplificato: una nuova procedura che rappresenta un possibile sbocco della composizione negoziata e presuppone l’avvio delle trattative.
Anche in questo caso l’iniziativa spetta all’imprenditore: quando nella relazione finale l’esperto dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che gli strumenti regolatori minori (art. 11, commi 1 e 2) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi, una proposta di concordato per cessione dei beni con modalità semplificate.
L’omologazione viene chiesta con ricorso davanti al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, allegando un piano di liquidazione non attestato e i documenti indicati nell’art. 161, comma 2°, L.F. alle lett. a), b), c), d).
Il Pubblico Ministero viene informato dell’avvio della procedura. Il ricorso, inoltre, deve essere pubblicato, a cura della cancelleria, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito; a decorrere dalla pubblicazione il ricorso produce esattamente gli stessi effetti della domanda di concordato ordinario, in particolare l’automatic stay, ovvero l’effetto protettivo del patrimonio dell’impresa rispetto ad eventuali azioni esecutive o cautelari che i creditori potrebbero promuovere contro l’imprenditore durante il tempo occorrente per la formulazione della proposta e del piano concordatario.
Il Tribunale, dopo aver vagliato la ritualità della proposta e dopo aver acquisito la relazione ed il parere finale dell’esperto (con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte), nomina con decreto un ausiliario.
Con il medesimo provvedimento ordina che il debitore comunichi la proposta, il parere dell’ausiliario e la relazione finale dell’esperto ai creditori, possibilmente a mezzo PEC, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione, e fissa la data dell’udienza di omologazione.
Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell’udienza devono decorrere non meno di 30 giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza fissata.
Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare, e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
Il Tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell’articolo 17 L.F., è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi 30 giorni, possono proporre reclamo alla Corte di Appello.
Il decreto della Corte d’Appello è ricorribile per Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione.
Vuoi saperne di più sulle novità introdotte dal Decreto? CONTATTA LO STUDIO LEGALE NOTARO E ASSOCIATI: i nostri professionisti sono a disposizione per rispondere alle tue domande.