17/11/2021

La composizione negoziata della crisi: la presentazione dell’istanza e il ruolo dell’esperto

Prosegue l’approfondimento sulle novità introdotte dal D.L.24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia“. Se nello scorso articolo (che puoi leggere a questo link) era stato analizzato l’Istituto della Composizione negoziata della crisi, il focus odierno è dedicato alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, e il ruolo di quest’ultimo all’interno della procedura.

La presentazione dell’istanza

Cominciando dalle modalità con cui presentare l’istanza, il contenuto è definito dal Decreto Dirigenziale Attuativo del 28.09.2021, seppur lasciando libero lo schema di presentazione.

Concretamente, l’imprenditore deve compilare un modello che riporta informazioni utili per la nomina e lo svolgimento dell’incarico da parte del professionista nominato; inoltre, deve inserire i seguenti documenti (art.5):

a)   i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

b)   una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario peri successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

c)    l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d)   una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento per l’accertamento dello stato di insolvenza;

e)   il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f)     la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossione;

g)   il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;

h)   un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

L’esame, condotto con cognizione di causa, di questa documentazione, della lista di controllo e dei risultati del test consentono all’esperto, una volta accettato l’incarico, di comprendere lo stato di sofferenza dell’impresa e procedere ad una valutazione preliminare del caso.

Segue la convocazione dell’imprenditore al fine di valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. L’imprenditore può partecipare personalmente e può anche avvalersi dell’assistenza consulenti di fiducia.

Il ruolo dell’esperto

Analizzando nel dettaglio il ruolo dell’esperto, lo identifichiamo come una figura indipendente e qualificata che si distingue dagli organi delle procedure concorsuali, avendo un ruolo diverso. Infatti, è una sorta di negoziatore e agevolatore delle trattative: non deve gestire l’impresa, compito che resta all’imprenditore con le relative responsabilità.

Uno dei compiti attribuiti all’esperto è quello di creare dei “cassetti informatici” ad accesso limitato ad altri soggetti autorizzati dallo stesso professionista col consenso dell’imprenditore (un esempio di tali “cassetti” è costituito dall’area secretata per presentare le offerte per la cessione dell’azienda o di rami o di altri beni).

Possono ricoprire tale carica commercialisti o avvocati che abbiano maturato cinque anni di iscrizione all’albo e abbiano certificato una significativa esperienza in materia di risanamento; consulenti del lavoro e manager che abbiano collaborato in operazioni di ristrutturazione in continuità omologati.

L’esperto deve necessariamente essere iscritto al relativo Albo in seguito ad un percorso formativo identificato dal Decreto del Ministero della Giustizia.

L’elenco degli esperti viene formato dalla Camera di Commercio e, come visto, l’iscrizione al relativo Albo sarà subordinata ad un percorso di formazione identificato dal Decreto Dirigenziale Attuativo.

L’esperto deve operare lealmente, secondo il principio di buona fede, per agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, nell’ottica di individuare una soluzione per il superamento della condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa “anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.

All’esito della valutazione, l’esperto può:

1.    ravvisare concrete prospettive di risanamento e quindi coinvolgere nelle trattative altre parti interessate al processo di risanamento prospettando possibili strategie di intervento e fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata;

2.    ritenere che non sussistano concrete prospettive di risanamento. In tal caso l’esperto ne notizia sia l’imprenditore sia il segretario generale della Camera di Commercio, che procede ad archiviare automaticamente l’istanza di composizione negoziata. L’insolvenza, anche se manifesta, non deve essere segnalata al pubblico ministero. L’archiviazione non è opponibile stante la natura non giurisdizionale ma privata della procedura.

Le trattative si concludono decorso il termine di centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto; il termine è prorogabile su istanza di tutte le parti, ovvero se il differimento del termine finale si è reso necessario per l’accesso alle misure protettive, cautelari, o per altre richieste di autorizzazione rivolte al Tribunale.

L’esperto redige quindi una relazione finale, che carica sulla piattaforma.

Se viene individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi (e quindi in caso di esito positivo delle trattative) l’imprenditore può (art.11):

A.   accedere agli istituti già previsti dalla Legge Fallimentare e quindi, alternativamente:

a)    sottoscrizione di un contratto con uno o più creditori che consenta l’accesso alle misure premiali di cui all’art.14 e che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni secondo la relazione finale dell’esperto. L’esperto deve certificare l’idoneità ad assicurare la continuità aziendale nella relazione conclusiva altrimenti il contratto è vincolante tra le parti che l’hanno sottoscritto ma l’imprenditore non può beneficiare delle misure premiali;

b)   conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 182 octies L.F. ovvero una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari; in deroga agli articoli1372 e 1411 del codice civile la convenzione è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria purché i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75%per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria:

c)    conclusione di un accordo che produca gli effetti del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.. L’accordo viene sottoscritto dall’esperto in qualità di negoziatore; egli deve assicurare, senza necessità di rendere l’attestazione ex art.67 L.F., che l’intesa raggiunta, frutto della composizione negoziata, è idonea a porre rimedio alla crisi o all’insolvenza.  

B.   domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti che, nella fattispecie, può essere:

a)      accordo di ristrutturazione ex 182 bis L.F.;

b)      accordo ad efficacia estesa ex art. 182 septies L.F.;

c)      accordo di ristrutturazione agevolato ex 182 nonies L.F.

In tali ipotesi l’accordo si configura come atto esclusivo dell’imprenditore in quanto l’esperto non partecipa alla sua redazione pur menzionandolo nella relazione finale nel caso in cui si tratti di accordo ad efficacia estesa. L’accordo è vincolante per i creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria se la percentuale dei consensi è pari al 60%.

Se le trattative non sono andate a buon fine ma vi sono margini per la composizione della crisi, l’imprenditore può:

A.   redigere un piano attestato di risanamento, che necessita dell’attestazione di un esperto indipendente;

B.   (in alternativa) presentare una domanda di concordato preventivo (anche con riserva);

C.   accedere al concordato liquidatorio semplificato (art.18).

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Dott.ssa Katia Panzeri