21/10/2020

Procedure stragiudiziali di una controversia con un'altra società: la negoziazione assistita

Quando si verifica un problema con un fornitore o con un'altra società, è buona regola - e in presenza di alcuni presupposti un dovere - procedere seguendo una procedura stragiudiziale prima di imbarcarsi in una vera e propria causa contro una società.

A tal proposito il legislatore mette a disposizione due procedure stragiudiziali alle quali ci si può affidare per risolvere una controversia in modo stragiudiziale. Tali strumenti sono utili a snellire e velocizzare la risoluzione di questo genere di contenziosi.

Innanzitutto è bene specificare che è dovere deontologico dell'avvocato comunicare al proprio assistito l'esistenza di tali procedure prima di avviare una causa vera e propria. Questo perché vi sono delle situazioni che in presenza di determinati presupposti, richiedono obbligatoriamente il ricorso e l'attivazione di una procedura stragiudiziale a pena dell'improcedibilità della domanda giudiziale. Va da sé che si possono avviare anche facoltativamente, motivo per il quale l'avvocato è tenuto a far sapere della loro esistenza.

Le due procedure stragiudiziali che il nostro sistema mette a disposizione sono:

  • la NEGOZIAZIONE ASSISTITA
  • la MEDIAZIONE

In questo articolo ci focalizzeremo maggiormente sull'analisi della negoziazione assistita in quanto utilizzata in ambito societario. La mediazione infatti è la procedura stragiudiziale che meglio si presta a tematiche connesse a controversie tra privati.

Per dare una breve infarinatura iniziale possiamo definire la mediazione come una procedura stragiudiziale con cui due o più persone conciliano una lite, facendo intervenire un professionista imparziale, il mediatore.

Le negoziazione assistita: una panoramica generale

A differenza della mediazione che prevede appunto la presenza di un mediatore, la negoziazione assistita è una una procedura che si svolge in presenza di 2 avvocati, uno per parte. Non richiede l'adempimento di grandi formalità e può essere vista come una sorta di riunione in quanto può essere svolta senza troppi vincoli in uno degli studi legali degli avvocati coinvolti.

Solitamente viene fatto ricorso a tale procedura quando l'oggetto della controversia è una somma di denaro. E' infatti proprio sul quantitativo oggetto della controversia che la legge prevede l'obbligatorietà o meno di attivare tale procedura stragiudiziale prima di procedere con una causa vera e propria.

Nello specifico:

  • la legge prevede l'obbligo di attivare la negoziazione assistita prima di avviare una causa quando la somma di denaro oggetto della controversia è inferiore a 50.000 euro;
  • rimane la possibilità di attivare comunque tale procedura prima di avviare una causa anche se la somma di denaro oggetto della controversia supera la predetta cifra. Questo avviene quando almeno una delle due parti è intenzionata a risolvere bonariamente un contenzioso grazie a tale procedura e solo successivamente, se la negoziazione non dovesse andare a buon fine, presentarsi davanti ad un giudice.

Decidere di affidarsi anche quando non vi sono obblighi imposti dalla legge ad una procedura stragiudiziale come quella di negoziazione assistita ha due grandi vantaggi:

  1. i costi: a livello di spese e di costi infatti tale procedura richiede il pagamento solo del proprio avvocato azzerando quindi tutte le varie spese legali che una causa vera e propria genera con sé (es. contributo unificato, marca da bollo, etc.);
  2. le tempistiche: essendo la procedura molto più snella in termini di passaggi da compiere e persone da coinvolgere, i tempi di risoluzione di una controversia diminuiscono drasticamente rispetto al giudizio. Mediamente infatti, le controversie gestite tramite negoziazione assistita si risolvono entro i 3 mesi.

I passaggi da seguire per avviare una procedura di negoziazione assistita

La procedura stragiudiziale di negoziazione assistita parte con l'invio di una PEC o di una raccomandata invitando la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In tale comunicazione dovrà essere indicato l'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA e il TERMINE DI RISCONTRO, per legge entro 30 giorni dalla ricezione.

Ricevuta tale comunicazione la controparte potrà comportarsi in tre diverse modalità e produrre quindi esiti diversi:

  1. risposta positiva della controparte: quando la risposta della controparte è positiva, si procede con l'attivazione effettiva della procedura di negoziazione stabilendo ed effettuando il primo incontro nello studio di uno dei legali come già specificato. A tale incontro dovranno necessariamente partecipare anche il cliente e la controparte, non solo gli avvocati;
  2. risposta negativa della controparte: in questo caso, in una eventuale causa successiva, il giudice potrà tenere conto di tale risposta negativa tradotta in mancanza di volontà alla risoluzione della controversia, addebitando ad esempio le spese legali alla controparte che non ha accettato di negoziare;
  3. nessuna risposta dalla controparte entro i 30 giorni: lo scenario è lo stesso che si verifica in caso di risposta negativa della controparte.

Gli effetti della negoziazione assistita

Il dubbio che può spontaneamente sorgere in caso di applicazione di una procedura stragiudiziale come la negoziazione assistita è se i suoi effetti sono uguali a quelli di una vera e propria sentenza. La risposta a tale domanda è assolutamente affermativa. L'accordo che si raggiunge al termine di una negoziazione assistita ha infatti valore di titolo esecutivo, in altre parole, è come se fosse una sentenza vera e propria. Una volta raggiunto, tale accordo viene quindi trasmesso al consiglio dell'Ordine degli avvocati per verificare nel tempo l'efficacia della predetta procedura. L'accordo ha una validità stabilita in dieci anni.

Se vuoi avviare una procedura di negoziazione assistita per risolvere una controversia con un fornitore o con un'altra società, puoi affidarti allo Studio Notaro & Associati. I professionisti dello Studio saranno lieti di affiancarti e assisterti durante tutto l'iter.

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