7/7/2021

Un esempio di applicazione della procedura di sovraindebitamento: piccolo imprenditore sotto soglia cessato

In questo articolo vedremo un ulteriore esempio concreto di applicazione della procedura di sovraindebitamento. Per saperne di più, puoi trovare qui una breve introduzione sull'argomento. Parleremo in questo articolo dell'applicazione della norma sul sovraindebitamento per un caso di un piccolo imprenditore sotto soglia cessato.

Specifiche della situazione:

  • soggetto indebitato: piccolo imprenditore sotto soglia cessato;
  • debiti iniziali superiori a 230.000€;
  • attivo costituito dal solo salario del soggetto coinvolto (nessun bene mobile o immobile di proprietà).

Dopo il nostro intervento 👉 accettazione del ricorso presentato per mezzo dello Studio Legale Notaro e Associati, con previsione del versamento di una quota mensile di €500,00 per la durata della procedura (4 anni), per un complessivo di € 24.000.

Il caso.

Il debitore è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato con famiglia che si è trovato in una situazione di sovraindebitamento a seguito della contrazione economica verificatasi nel corso dei primi anni 2000. Al tempo, infatti, lavorava come autonomo.

Alla crisi lavorativa si è affiancata poi quella familiare che ha portato il soggetto indebitato a costituire una nuova famiglia; nascevano due figli e il nuovo nucleo comprendeva anche i due figli avuti in precedenza dal convivente.

Va da sé che le difficoltà economiche a quel punto sono divenute notevoli, tanto da portare il soggetto indebitato a dover scegliere tra il soddisfacimento delle difficoltà finanziarie conseguenti la cessazione dell’attività imprenditoriale e le esigenze familiari.

L’esposizione debitoria si registrava, in particolare, nei confronti:

  • dell'Agenzia delle Entrate per notifica omesso versamento imposte e notifica cartelle;
  • dell'Istituto bancario per pagamento residuo mutuo ipotecario;
  • di una società finanziaria per pagamento residuo finanziamento personale.

Il tutto per un totale circa 234.000.00 €, cifra che costituisce quindi il valore del debito. Va inoltre evidenziato che in questo caso il debitore sovraindebitato non era titolare di beni mobili né immobili.

La proposta presentata.

Il debitore, a fronte della difficile situazione economica e familiare in cui si è trovato, si è rivolto allo Studio Legale Notaro e Associati per trovare una soluzione. Lo Studio, a seguito della richiesta pervenuta e analizzata la situazione, ha depositato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione mettendo a disposizione della procedura il patrimonio disponibile, costituito in questo caso dal solo salario mensile del soggetto indebitato.

Il decreto.

A seguito del ricorso presentato dallo Studio Legale Notaro e Associati per il soggetto assistito, il giudice - aderendo a quella parte minoritaria della giurisprudenza che ritiene che l’assenza di beni mobili e immobili da liquidare sia di ostacolo per l'aver accesso alla procedura, e per evitare che il ricorso alla liquidazione potesse costituire il mezzo per eludere il divieto di falcidia dei debiti fiscali – ha rigettato il ricorso.

Il provvedimento è stato quindi impugnato dai legali dello Studio Notaro, allegando copiosa giurisprudenza a sostegno dell’apertura della procedura anche in assenza di patrimonio immobiliare o mobiliare (sostenendo in questo caso che la liquidazione riguarda il patrimonio del debitore inteso come il complesso dei beni posseduti dallo stesso).

Un piccolo focus legale. La nozione di “beni”, piuttosto ampia, rimanda all’art.810 c.c. secondo cui i beni giuridici sono le cose che possono formare oggetto di diritti e, quindi, qualunque cosa possa essere oggetto di appropriazione e utilizzata per soddisfare un bisogno dell'uomo.

È evidente, pertanto, che nella nozione di "beni" rientrino anche le somme di denaro che quindi sono suscettibili di essere liquidate, così come i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura. In tal senso risulta evidente la possibilità di far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, esaminato il reclamo e, viste le modifiche introdotte dal DL n.137/2020 (convertito in L. n. 176/2020), ha infatti ritenuto necessario superare il proprio precedente orientamento. Pertanto, alla luce del mutato scenario normativo, che tra l’altro elimina il divieto di falcidia dei debiti fiscali, ha accolto il ricorso ritenendo che anche laddove il debitore sia privo di beni da liquidare, potendo offrire ai creditori solo una quota della retribuzione o della pensione e, dunque, un bene già liquido per definizione (il denaro appunto), la procedura di cui agli artt. 14-ter e ss. è stata considerata ugualmente ammissibile.

Conclusioni.

Il Tribunale ha infine decretato che il soggetto sovraindebitato dovrà versare alla procedura una quota di € 500,00 mensili, perla durata dello stesso (definita in 4 anni), per un totale di € 24.000 (cifra definita anche partendo dall'attuale retribuzione del soggetto sovraindebitato e dalle spese necessarie per il mantenimento della famiglia). In conclusione, tramite l'applicazione della procedura di sovraindebitamento, il soggetto indebitato avrà la possibilità di estinguere il proprio debito per un valore pari circa al 10% dell'ammontare iniziale.

Così come si evince dal caso reale sopra descritto, la procedure di sovraindebitamento è applicabile anche ai non possessori di beni mobili o immobili. Una novità introdotta dalle ultime modifiche poste in essere alla norma che consentono, come in questo caso, di riconsegnare una vita dignitosa ad un numero maggiore di soggetti.

Leggi anche un altro esempio di applicazione della procedura di sovraindebitamento, riferito alla situazione di un titolare di impresa individuale cessata o di un lavoratore autonomo non fallibile.

Se invece desideri avere assistenza in merito a situazioni come quella descritta nell'esempio, contatta lo Studio Legale Notaro e Associati: i nostri professionisti in materia di sovraindebitamento sono a disposizione per rispondere alle tue domande.

Dott.ssa Katia Panzeri